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Accesso civico

 

 

Che cos'è

 

Accesso Civico  Semplice

 previsto dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33,  è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare ai sensi della normativa vigente, pur avendone l'obbligo.

 

Accesso Civico Generalizzato

   
Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

 

Referente

Segretario Comunale Dott. Rodolfo Esposito

 

 Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico semplice va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, è gratuita e  non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato.

L’esercizio dell'accesso civico generalizzato non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la

  riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso

Le richieste possono essere redatte sul modulo appositamente predisposto e presentate:


- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

Protocollo.pieveemanuele@legalmail.it


- direttamente presso l'ufficio Protocollo del Comune di Pieve Emanuele – Via Viquarterio,1  Pieve Emanuele.

 

Il procedimento

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile del Servizio competente per materia.


Il Responsabile del Servizio, entro trenta giorni, pubblica sul sito web www.comune.pieveemanuele.mi.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; diversamente, se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.


 

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al soggetto titolare del potere sostitutivo (Segretario Comunale), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica sul sito web www.comune.pieveemanuele.mi.it  quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Tutela dell'accesso civico


Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio

Modulistica

La modulistica è disponibile in due formati, entrambi gratuiti:

 

Istanza accesso civico semplice

 

Documento in formato pdf

 

Documento in formato doc


Istanza per mancata risposta accesso civico semplice

Documento in formato pdf 

 

Documento in formato doc

 

Istanza accesso civico generalizzato

 

Documento in formato pdf

 

Documento in formato doc


Istanza per mancata risposta accesso civico generalizzato


Documento in formato pdf

Documento in formato doc

Delibera istituzione registro accesso civico


Sul modello di quanto previsto dalle "Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016)", si provvederà a pubblicare in amministrazione trasparente, l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione.